STATUTO ASSOCIAZIONE MONDO DIGITALE
PROFILI GENERALI
ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
1.1 È costituita l’Associazione Non Riconosciuta denominata “MONDO DIGITALE”, successivamente indicata anche come “Associazione”.
1.2 L’Associazione ha sede legale in Roma (00134), Via Ardeatina, n. 1008.
1.3 L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
1.4 Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi secondarie ed uffici in Italia e in altri Paesi esteri.
1.5 La durata dell’Associazione è illimitata, fatto salvo l’eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.
ART. 2 – FINALITÀ E PRINCIPI
2.1 L’Associazione ha carattere apolitico ed apartitico e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, anche con la partecipazione volontaria dei propri associati.
2.2 L’Associazione persegue attività di divulgazione, formazione, ricerca e difesa, nonché attività finalizzate a rappresentare gli interessi dell’Associazione dinanzi alle Autorità e le Istituzioni Pubbliche italiane ed europee e a tutelare i diritti civili delle persone, con specifico riferimento ai seguenti “ambiti e materie”:
- privacy;
- data protection;
- cyber security;
- identità digitale;
- conservazione digitale;
- nuove professionalità emergenti in ambito digitale;
- diritto di internet e delle nuove tecnologie;
- intelligenza artificiale;
- evoluzione delle nuove tecnologie;
- social network;
- tutela dei diritti umani.
ART. 3 – ATTIVITÀ
3.1 Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
- Organizzazione e gestione di eventi e attività a carattere divulgativo, incluse attività, anche editoriali, con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto.
- Formazione professionale, anche post-universitaria, nonché attività di formazione di interesse generale in relazione alle materie che formano oggetto del presente statuto.
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti di strumenti informatici in genere, con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto, anche tramite attività di difesa e di contenzioso.
- Attività di ricerca e pubblicazione di studi e report riguardanti gli ambiti e le materie che formano oggetto dello statuto.
- Attività di networking e collaborazione tra professionisti e con il Garante per la protezione dei dati personali, le Istituzioni Pubbliche e con le altre Autorità, Enti o Associazioni affini anche straniere per valorizzare e rappresentare gli ambiti e le materie oggetto del presente statuto.
3.2 In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, le attività di seguito esposte, con riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto di cui all’art. 3.1:
- Promuovere e diffondere, tramite i propri canali, nonché tramite pubblicazioni, manifestazioni, webinar, attività ed iniziative di carattere divulgativo ed eventi in genere, ai fini della promozione della cultura, sugli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto;
- Promuovere e gestire strumenti di informazione tematici (come per esempio portali, newsletter, blog, forum, social networks, canali tematici) sugli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto;
- Promuovere attività formative, per professionisti, aziende e privati in genere, al fine di incentivare lo sviluppo della cultura sugli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto;
- Incentivare lo studio, la progettazione e la diffusione di modelli innovativi, software, algoritmi, applicazioni e best practice operative, nell’ambito delle materie che formano oggetto del presente statuto, nonché di processi e percorsi volti alla migliore tutela dei dati personali;
- Programmare attività di ricerca volte alla pubblicazione di studi, report e testi di approfondimento sugli ambiti e le materie dello statuto;
- Promuovere la tutela dei diritti nell’ambito di interesse, anche promuovendo campagne per tutelare i professionisti operanti nelle Materie di cui sopra.
3.3 L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
3.4 Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l’Associazione può associarsi ad altri enti, con o senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, società ed aderire, altresì, ad organismi locali, nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
3.5 È esclusa ogni attività riservata per Legge ad iscritti ad Albi professionali.
ART. 5 – SVOLGIMENTO ATTIVITÀ
5.1 Nello svolgimento delle proprie attività, l’Associazione può avvalersi della collaborazione di associati e di quanti, in modo volontario, offrono la loro disponibilità; dell’opera di dipendenti e/o consulenti e/o lavoratori autonomi anche scelti tra i propri associati; di persone giuridiche; dei contributi e finanziamenti concessi da Istituzioni o Enti pubblici, da privati e sostenitori, nonché del proprio patrimonio.
ASSOCIATI
ART. 6 – REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
6.1 Possono associarsi all’Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che ne condividono gli scopi e le finalità, che intendono partecipare attivamente al perseguimento dei fini sociali, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti attuativi.
6.2 Possono inoltre associarsi all’Associazione le Società ed altri enti, con personalità giuridica o meno, in veste di soci sostenitori, che abbiano superato una procedura di ammissione stabilita all’interno dei Regolamenti attuativi.
6.3 Le categorie dei soci facenti parte dell’associazione saranno individuate con specifico regolamento dal Consiglio direttivo.
6.4 La domanda di ammissione all’Associazione è effettuata secondo le modalità predisposte nei regolamenti attuativi. In quella sede, è resa la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione, di osservare il presente Statuto e i regolamenti attuativi eventualmente approvati, nonché l’impegno, in qualità di associato, al versamento della quota associativa annuale.
6.5 Spetta al Consiglio Direttivo esaminare la domanda presentata e disporre in merito all’accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all’interessato.
6.6 In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto motivato della domanda, l’aspirante associato può presentare ricorso dinanzi ad una commissione che sarà convocata ad hoc, di tre componenti, di cui almeno uno scelto tra i soci fondatori e due soci designati mediante sorteggio con le modalità previste dal regolamento attuativo.
6.7 Gli associati iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere gli organi sociali e di esserne eletti.
6.8 Ai fini meramente organizzativi possono essere previste diverse categorie di socio, in relazione alle diverse attività ed all’organizzazione interna dell’associazione; la denominazione di tali categorie di soci è individuata con delibera del Consiglio Direttivo. Le loro funzioni e responsabilità sono indicate all’interno dei Regolamenti Attuativi.
ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
7.1 Gli associati hanno diritto di:
- partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- ratificare i componenti degli organi associativi e concorrere all’elettorato passivo;
- chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull’attività associativa.
7.2 Gli associati sono tenuti a:
- rispettare lo Statuto, il codice etico, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che possano in qualsiasi modo danneggiare gli interessi e l’immagine della Associazione;
- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall’Associazione, secondo le esigenze e disponibilità dichiarate;
- partecipare alla vita associativa.
ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
8.1 La qualità di associato si perde:
- per recesso;
- per decadenza;
- per esclusione;
- morte.
8.2 Perde la qualità di associato per recesso, chi abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all’annotazione sul libro degli associati.
8.3 Perde la qualità di associato per decadenza chi, nei termini eventualmente previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo o in costanza di rinnovo, non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale. La decadenza dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
8.4 Perde la qualità di associato per esclusione chi, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto e/o del Codice Etico, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni.
8.5 Avverso i provvedimenti che dichiarano l’esclusione dell’associato adottati dal Consiglio Direttivo, l’interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione scritta ricevuta che dispone l’esclusione, alla commissione che sarà convocata ad hoc, di tre componenti, di cui almeno uno scelto tra i soci fondatori e/o due soci designati mediante sorteggio con le modalità previste dal regolamento attuativo.
8.6 I provvedimenti di decadenza ed esclusione dell’associato sono esecutivi dal momento della comunicazione al socio di cui al comma precedente.
8.7 L’associato receduto, decaduto o escluso, e gli eredi dell’associato deceduto, non possono vantare alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.
ORGANI ASSOCIATIVI
ART. 9 – ORGANI
9.1 Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Generale, quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo;
- l’Organo di Controllo, ove istituito ai sensi del presente statuto.
ART. 10 – ASSEMBLEA – PROFILI GENERALI
10.1 L’Assemblea è costituita dagli associati dell’Associazione, risultanti da apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo, ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
10.2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età intervenuto in Assemblea.
10.3 Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota associativa.
10.4 Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.
10.5 All’attuazione delle decisioni assunte dalla Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.
10.6 Nelle assemblee relative alla propria responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
10.7 Ogni associato ha diritto di esprimere un voto; è consentita la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta ad un altro associato; ogni associato può essere portatore di un massimo di 3 deleghe. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.
10.8 L’Assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici, almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la riunione.
10.9 L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
10.10 L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l’opportunità, ovvero nel caso in cui un decimo degli associati ne faccia richiesta.
ART. 11 – ASSEMBLEA – COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
11.1 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti deliberando sempre a maggioranza dei presenti.
11.2 L’assemblea straordinaria degli associati, nei casi in cui è chiamata a deliberare sulle modifiche dello statuto, ovvero sulla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza solo personale della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti deliberando sempre a maggioranza dei presenti.
11.3 L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, può aver luogo trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione.
11.4 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
11.5 I verbali delle assemblee sono trascritti in apposito libro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, e sono sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal verbalizzante.
11.6 Le riunioni assembleari possono prevedere, ove previsto in seno al relativo avviso di convocazione, la partecipazione dei soci anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché i suddetti mezzi di telecomunicazione siano idonei a garantire la possibilità di identificazione dei partecipanti; in tali casi la riunione si intende formalmente tenuta presso la sede sociale.
ART. 12 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
12.1 L’assemblea ordinaria:
- ratifica i componenti del Consiglio Direttivo;
- istituisce, nei casi previsti dal presente statuto, l’Organo di Controllo e ne nomina i componenti;
- nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto di cassa;
- approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell’organo sociale competente;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto od essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.
12.2 L’assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sulla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione;
- sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.
ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
13.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo di direzione e amministrazione della Associazione.
13.2 È composto da 5 membri effettivi, di cui:
- 3 soci tra quelli appartenenti alla categoria di fondatori e/o da quella individuata dal consiglio direttivo nel regolamento di cui al punto 6.3;
- 2 soci tra coloro che ricoprono la carica di Responsabile di uno dei gruppi di lavoro istituiti secondo la procedura prevista nel Regolamento Attuativo. Nel caso in cui i gruppi di lavoro non siano ancora stati istituiti, questi saranno scelti tra i soci ordinari e resteranno in carica fino alla costituzione dei gruppi di lavoro e la conseguente elezione di due soci da includere nel consiglio direttivo.
13.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica sette anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
13.4 Si applica l’art. 2382 del Codice civile per le cause di ineleggibilità e decadenza.
13.5 Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e, quando lo ritiene necessario, il Segretario Generale.
13.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
14.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con comunicazione scritta da spedirsi, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno sette (7) giorni prima della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a un (1) giorno prima della riunione, in presenza di particolari motivi di urgenza.
14.2 In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
14.3 Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e, in ogni caso, una volta l’anno per deliberare in ordine al rendiconto e all’ammontare della quota associativa. La convocazione ha luogo, altresì, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, o quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta in forma scritta.
14.4 L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione.
14.5 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui il numero di voti favorevoli e di quelli contrari sia uguale, prevarrà il voto del Presidente.
14.6 Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni di norma con voto palese; è richiesto il voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
14.7 Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
14.8 Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.
14.9 I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal verbalizzante, dal Presidente o da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti in apposito libro.
ART. 15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
15.1 Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali.
15.2 A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo:
- predispone il bilancio o rendiconto;
- dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
- nomina il Vice-Presidente ed il Segretario Generale;
- approva i regolamenti di attuazione dello Statuto, da sottoporre all’Assemblea nella prima riunione utile dopo la sua adozione;
- determina l’entità della quota associativa annuale;
- se previsto, nomina i membri del Comitato Scientifico e del Coordinatore Scientifico che lo presiede;
- delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- determina l’indirizzo e la politica dell’Associazione;
- delibera l’adesione ad altre associazioni di promozione sociale ed altri enti del terzo settore in attuazione delle finalità indicate nel presente Statuto;
- approva le richieste di iscrizione di nuovi associati;
- individua e regolamenta l’eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta, nella relazione di missione del bilancio (qualora redatto), il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati;
- assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- vigila e controlla lo svolgimento delle attività specifiche dell’Associazione nel rispetto dello Statuto e delle vigenti disposizioni in materia;
- adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione.
15.3 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, o ad altro consigliere, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell’atto di delega.
15.4 Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei componenti in audio–video conferenza, a condizione che tale modalità sia prevista nell’avviso di convocazione, che tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare, possano prendere visione dei documenti di cui si discute, possano partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto. Le adunanze del Consiglio Direttivo tenute per audio-video conferenza si intendono tenute presso la sede sociale.
ART. 16 – IL COMITATO SCIENTIFICO, IL COORDINATORE ED I PROGETTI
16.1 Il Consiglio direttivo può facoltativamente decidere di istituire un comitato scientifico nell’ambito dell’associazione. Tale comitato ha un ruolo consultivo e di indicazione in specifici settori di attività o progetti a cui possono manifestare interesse i soci, favorendo anche la formazione di gruppi di lavoro a cui possono prendere parte solo gli associati.
16.2 Il comitato scientifico è composto da 3 soci. Possono far parte del comitato scientifico solo i soci.
16.3 Il Comitato Scientifico è presieduto da un Coordinatore Scientifico anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato dura in carica un anno, con possibilità di rinnovo. Alle riunioni del Comitato possono partecipare di diritto i componenti del Consiglio Direttivo.
16.4 I componenti del comitato scientifico saranno, in ogni caso, eletti a maggioranza dei voti dei componenti del consiglio direttivo. Nel caso in cui uno dei componenti del consiglio direttivo si candidi per una delle cariche del comitato scientifico, lo stesso non potrà prendere parte alla votazione per la sua nomina e in caso di elezione ad una carica del comitato scientifico, potrà mantenere entrambe le cariche ma non avrà diritto di voto nell’ambito delle sedute del consiglio direttivo aventi ad oggetto questioni riguardanti il comitato scientifico e/o i relativi progetti.
16.5 I gruppi di lavoro afferenti a tali specifici settori di interesse sono denominati “Progetti”. All’interno di ciascun Progetto è nominato un “Referente”. Il referente può essere un socio o un membro del Comitato Scientifico. Alle riunioni del Progetto partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo. I referenti dei Progetti aggiornano e riferiscono direttamente al Consiglio Direttivo.
ART. 17 – VACANZA DI COMPONENTI E DECADENZA DEGLI ORGANI
17.1 Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, quest’ultimo provvede alla sua sostituzione, mediante cooptazione tra i soci.
17.2 Il consigliere cooptato resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
17.3 In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo decade.
17.4 La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente.
17.5 Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione degli organi medesimi; in caso di impedimento, provvederà il Consigliere più anziano di età.
ART. 18 – DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO GENERALE
18.1 Il Presidente della Associazione presiede il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci; stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali e le presiede; coordina l’attività dell’Associazione.
18.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, conferire procure alle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e i contratti in cui è parte l’Associazione.
18.3 Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva l’immediata convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
18.4 In caso di temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di età che ne fa le veci.
18.5 In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Consigliere Vice-Presidente di convocare, entro dieci (10) giorni, il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
18.6 Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo ed ha funzioni organizzative e di coordinamento delle attività del Consiglio stesso. In particolare è responsabile dell’organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle formalità ad esse connesse, compresa la verbalizzazione delle stesse riunioni.
ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO
19.1 L’Organo di Controllo è istituito nei casi imposti dalla legge. Può inoltre essere istituito per libera decisione dall’Assemblea in tal senso. In ogni caso, ove istituito tale organo ha sempre forma monocratica.
19.2 Il componente dell’Organo di Controllo deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell’apposito registro.
19.3 Si applica l’art. 2399 del Codice Civile.
19.4 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
19.5 L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
19.6 L’Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all’assemblea degli associati.
19.7 L’Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
19.8 All’Organo di Controllo può essere attribuita anche la revisione legale dei conti, ove ciò sia deliberato dall’Assemblea dei soci, in sede di nomina.
ART. 20 – LIBRI SOCIALI
20.1 L’associazione deve tenere:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
20.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell’apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE
ART. 21 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
21.1 L’Associazione trae le proprie risorse economiche da:
- quote versate dagli associati;
- contributi di privati e società;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali e finanziarie;
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall’associazione;
- proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
- iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.
21.2 Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 22 – ESERCIZIO FINANZIARIO E RENDICONTO
22.1 L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
22.2 Il Consiglio Direttivo redige inoltre i rendiconti specifici delle eventuali attività di raccolta pubblica fondi effettuate dalla Associazione in corso d’anno.
ART. 23 – BILANCIO SOCIALE
23.1 Il Consiglio Direttivo può decidere di redigere il bilancio sociale.
23.2 Ove redatto, il bilancio sociale viene presentato all’Assemblea dei Soci.
TITOLO V – NORME FINALI
ART. 24 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
24.1 L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
24.2 In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione non riconosciuta, avente gli stessi scopi ed obiettivi, ed identificata in sede di Assemblea straordinaria degli associati.
24.3 L’Assemblea, in seduta straordinaria, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
ART. 25 – RINVIO
25.1 Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento alle altre norme di legge vigenti in materia per le associazioni non riconosciute.